I posti nella carriera di revisione (gruppo B) disponibili dopo l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo saranno ricoperti:

  • a)con la nomina nei vari gradi di impiegati della Corte provvisti del necessario titolo di studio i quali ne facciano domanda e siano dal Consiglio d'amministrazione ritenuti idonei alle funzioni del gruppo cui aspirano;
  • b)mediante trasferimento, con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite, di i piegati di gruppo B e parificati di altre Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, che siano muniti del prescritto titolo di studio;
  • c)mediante pubblico concorso con le norme stabilite dal regolamento. Le nomine di cui alla lettera a) avverranno nello stesso grado attualmente ricoperto; nel caso previsto dalla lettera b) nessuno potra' avvantaggiarsi di piu' di un grado e la anzianita' richiesta, per la eventuale promozione non dovra' essere inferiore ad un anno.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art26 · fonte del testo