Art. 3 — Disposizioni transitorie
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[1]Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili anche ai tenenti gia' esclusi dal quadro normale di avanzamento ad anzianita' al grado di capitano per l'anno Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Dato a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Mosconi
[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 17 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
