[1]L'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, e' sostituto dal seguente:

[2]«Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.

[3]«La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi e' fatta dal presidente della Commissione, il quale provvede altresi' ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.

[4]«La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato».

Testo vigente dal 23 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art6 · fonte del testo