[1]L'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, e' sostituto dal seguente:
[2]«Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.
[3]«La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi e' fatta dal presidente della Commissione, il quale provvede altresi' ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.
[4]«La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato».
Testo vigente dal 23 aprile 1940
