[1]L'art. 7 del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, e' sostituito dal seguente:

[2]«Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

[3]Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneita'.

[4]«Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37».

Testo vigente dal 23 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art7 · fonte del testo