Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Tali rimanenze continueranno ad essere assorbite con il terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.

Testo vigente dal 26 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;131~art2 · fonte del testo