L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore. All'ufficiale promosso 6 attribuita nel nuovo grado anzianita' corrispondente alla data della vacanza. La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale e' promosso anche se non esista vacanza; in tali casi la eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art32 · fonte su Normattiva