Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1042, comma 1:
  • 1)alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;
  • 2)alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «brigadier generale o»;
  • b)dopo l'articolo 1094 e' inserito il seguente: «Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento, e' conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente».

Testo vigente dal 13 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;119~art8 · fonte su Normattiva