I procedimenti in corso innanzi ai Tribunali militari di Napoli, Milano e Verona alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali per effetto dell'art. 1, spettano, rispettivamente, alla competenza dei Tribunali militari di Palermo, Verona e Padova, sono devoluti a questi ultimi nello stato in cui si trovano conservando gli atti compiuti la loro validita'. Tuttavia i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza rispettivamente dei Tribunali militari di Napoli, Milano e Verona.

Testo vigente dal 15 gennaio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3083~art2 · fonte del testo