Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673

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Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari gia' costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e Salerno.

Testo vigente dal 11 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;126~art3 · fonte su Normattiva