Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente".

Testo vigente dal 6 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-05;405~art1 · fonte del testo