Il comma secondo dell'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' sostituito dal seguente: "La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente".
Testo vigente dal 6 maggio 1952
