Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 6 — Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari

Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. ((La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente)).

Testo vigente dal 6 maggio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952. 4 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello tolto: e la loro circoscrizioneaggiunto: , delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art6 · fonte del testo