All'art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il comma seguente: "Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel Comune per cui occorra formare la lista e poi si procede all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto".

Testo vigente dal 6 maggio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-05;405~art5 · fonte del testo