All'art. 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e' aggiunto il comma seguente: "Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esista la lista dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede all'estrazione nei modi indicati nel primo comma".

Testo vigente dal 6 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-05;405~art7 · fonte del testo