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Per i lavori di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, e per quelli a pagamento differito di cui all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sia nel caso di concessione, sia nel caso di appalto diretto, il tasso di interesse da adottarsi per la corresponsione delle annualita' trentennali sara' uguale al saggio ufficiale di sconto vigente al momento della presentazione dell'offerta intesa ad ottenere la concessione o l'aggiudicazione dell'appalto aumentato di non piu' di un punto.
Testo in vigore dal 5 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
