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Il limite di impegni fissati per l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali con l'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, e' aumentato di lire 50.000.000 quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici e' ridotto di lire 50.000.000.
Testo in vigore dal 5 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
