Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamita', notevoli immobilizzi dei loro investimenti".

Testo vigente dal 12 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-11;826~art5 · fonte su Normattiva