Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e' sostituito dal seguente: "Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entita' dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici". Le eventuali disponibilita' della gestione soppressa ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 31 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;559~art14 · fonte su Normattiva