All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri". Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-11;826~art7 · fonte su Normattiva