La facolta' di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'art. 1 della legge 16 novembre 1950, numero 979, puo' essere esercitata fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, purche' si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, presentate entro il 15 ottobre 1949.

Testo vigente dal 28 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-22;4415~artunico · fonte del testo