Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935. Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell'art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, acquistano titolo all'avanzamento stesso dall'azione di guerra alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
