L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "aceto di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantita' di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantita' non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanita'. 2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico puo' essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume". L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini "agro", "agri" o "agro di..." deve intendersi riferito ad "aceto", "aceti" o "aceto di...".

Testo vigente dal 14 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;258~art1 · fonte su Normattiva