Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, e' sostituito dai seguenti: "Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti piu' integra. A decorrere dal 1 gennaio 1987 e' abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773". E' consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, come modificata dalla presente legge, le parole "o sigilli" sono soppresse. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

Testo vigente dal 14 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;258~art2 · fonte su Normattiva