Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;258~art3 · fonte su Normattiva