A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e' aggiunto il seguente comma: "In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge". Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-19;85~art6 · fonte su Normattiva