All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Per i proventi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta e' operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione".
Testo vigente dal 18 dicembre 1990
