L'articolo 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni. Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. L'autorizzazione e' chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso. La domanda e' presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria".

Testo vigente dal 3 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-26;58~art3 · fonte su Normattiva