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L'art. 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' modificato come segue: "Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350"

Testo in vigore dal 29 novembre 1954 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1082~artunico · fonte del testo