Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' emanato il regolamento previsto nel quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei comitati nazionali di consulenza del consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sara' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche. Sino all'insediamento dei comitati costituiti in base alla presente legge, i comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello status dei suoi componenti. E' abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Testo vigente dal 18 luglio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-07-08;360~art3 · fonte su Normattiva