Il termine del 31 dicembre 1988, stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 550, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1990. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1990, saranno apportate in ciacun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione; nei testi unici emanati entro il 31 dicembre 1986 potranno essere apportate anche le modificazioni strettamente necessarie per il coordinamento con quelli emanati successivamente. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 450 milioni per ciacuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 14 febbraio 1989
