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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari che disimpegnano sia la funzione di soprintendente, sia quella di direttore degli Archivi previsti nell'allegato 2 della tabella A dovranno indicare, con domanda, a quale delle due funzioni intendano essere conservati. Sulle domande provvedera' il Ministro per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore degli archivi.
Testo in vigore dal 15 maggio 1953 al 15 novembre 1963
