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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile, per l'esercizio 1952-1953, in lire 3.350.000, sara' fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1953 al 15 novembre 1963
