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La nomina a soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato e' deliberata dal Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio superiore degli archivi. La nomina ad ispettore generale e' conferita mediante concorso per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai funzionari di grado 5° dell'Amministrazione degli archivi, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2ª classe che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado 6° siano in possesso degli altri requisiti di legge. Le promozioni a soprintendente ed a direttore capo di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio superiore degli archivi, ai soprintendenti ed ai direttori capi di 2ª classe, che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado 6° e posseggano gli altri requisiti di legge.
Testo in vigore dal 15 maggio 1953 al 15 novembre 1963
