Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1953 al 15 novembre 1963. Leggi il testo vigente →

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 per il personale degli Archivi di Stato avente grado non superiore al 3° le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi. Al Consiglio superiore degli archivi ed alla Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni relative ai provvedimenti che riguardano il personale, non partecipano i membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99.

Testo in vigore dal 15 maggio 1953 al 15 novembre 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-04-13;340~art8 · fonte del testo