Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e' sostituito dal seguente: "L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonche' la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura". Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e' sostituito dal seguente: "Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente".

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1198~art1 · fonte del testo