L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:
- a)la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purche' facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonche' dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;
- b)la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
- c)la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;
- d)la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;
- e)la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
- f)la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
