L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

  • a)la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purche' facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonche' dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;
  • b)la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
  • c)la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;
  • d)la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;
  • e)la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
  • f)la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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Richiamate nel testo

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