Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1974 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

[2]Art. 10. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000. Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto".

[3]Art. 12. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000. E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000. Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000".

[4]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1974, n. 629

1

La L. 14 ottobre 1974, n. 629 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 20 dicembre 1974 al 16 dicembre 2010

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1960 al 20 dicembre 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 ottobre 1974, n. 629

    La L. 14 ottobre 1974, n. 629 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-19;757~artunico · fonte del testo