Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di sessanta giorni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1967
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' prorogato di sessanta giorni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198~art13 · fonte su Normattiva