I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. E', altresi', prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge.
Testo vigente dal 7 ottobre 1997
