I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. E', altresi', prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge.

Testo vigente dal 7 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;337~art1 · fonte su Normattiva