il secondo comma dell'articolo 24 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e' sostituito dal seguente: "La pensione di riversibilita' e' a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi, con le condizioni e con le aliquote stabilite per gli impiegati dello Stato".
Testo vigente dal 8 marzo 1963
