Art. 43 — Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Con pari decorrenza sono abrogate: la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformita' dell'articolo 26 della presente legge; l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
