L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "Art. 79 - (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza). - Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sara' provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68".

Testo vigente dal 18 gennaio 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 137/1980

    Questione infondata
    30 luglio 1980

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (come sostituito dall'art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), sollevata dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3 e 25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nel…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 79 Ordinamento penitenziario · Art. 12 Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-01-12;1~art12 · fonte su Normattiva