Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Art. 13 — Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale

All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni». All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma:
  • 1)all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;
  • 2)il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
  • 3)il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci». All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;
  • b)al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
  • b)al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dodici»;
  • c)al quarto comma, il numero 5) e' abrogato. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
  • b)al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Testo vigente dal 25 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69~art13 · fonte su Normattiva