L'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 - (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. La corrispondenza dei singoli condannati o internati puo' essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorita' giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Le dette autorita' giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorita' possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa".

Testo vigente dal 18 gennaio 1977

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 212/1997

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., l'art. 18, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2, l. 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto - posto che il diritto di difesa è diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento e che deve essere garantito nella sua effettività; che esso comprende il diritto alla difesa tecnica, e dunque anche il diritto, ad esso strumentale, di poter conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti; e che lo stesso deve, quindi, potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento già instaurato, ma altresì in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alle necessità di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento - il diritto di conferire con il proprio difensore non può essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad es., attraverso temporanee, limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.), e salva evidentemente la disciplina delle modalità di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalità che, peraltro, non possono in alcun modo trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorità amministrativa, e quindi soggetta ad una vera e propria autorizzazione discrezionale. - S. nn. 53/1968, 125/1979, 18/1982, 80/1984, 144/1992, 220/1994, 216/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 385 c.p. · Art. 18 Ordinamento penitenziario · Art. 2 Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale · Art. 4 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-01-12;1~art2 · fonte su Normattiva