In deroga temporanea all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12 sulle norme transitorie non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di eta' previsto dall'art. 6, ma non oltre l'anno 1961, ad un corso normale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici.

Testo vigente dal 23 gennaio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1729~art3 · fonte del testo