In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 2 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;913~art1 · fonte su Normattiva