[1]L'art. 1, comma secondo, della legge 3 agosto 1949, n. 577, e' sostituito come segue: "Il Consiglio nazionale del notariato e' composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone".

[2]L'art. 7, comma quarto, della legge stessa e' sostituito come segue: "Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che e' eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, pero', venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la meta' dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo restera' in carica fino all'insediamento del Consiglio che sara' eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio".

[3]L'art. 9, comma primo, della legge stessa e' sostituito come segue: "Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona".

Testo vigente dal 2 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;58~art1 · fonte del testo