Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649. Il Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi gia' ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e necessarie.

Testo vigente dal 12 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;330~art1 · fonte su Normattiva