Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Testo vigente dal 12 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;330~art3 · fonte su Normattiva