Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.
Testo vigente dal 12 giugno 1971
