L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 233, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2ª classe, per la carriera di concetto, nonche' al concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivista, per la carriera esecutiva nei ruoli organici corrispondenti".

Testo vigente dal 19 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;234~art2 · fonte su Normattiva