Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, e' sostituito dal seguente: "Con le modalita' previste nel precedente comma, e conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere".
Testo vigente dal 19 maggio 1962
